Esercizio di attività sindacale: limiti alla manifestazione di opinioni e del diritto di critica

Fondamentale rispettare, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale

Esercizio di attività sindacale: limiti alla manifestazione di opinioni e del diritto di critica

La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano politico delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.
Questo il principio di diritto applicato dai giudici (ordinanza numero 2844 del 9 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da una dipendente (e dirigente sindacale) e relative alla complicata gestione di una procedura di concorso per l’Agenzia delle Dogane, dichiarazioni, facenti riferimento a presunte irregolarità nella procedura concorsuale, costate alla lavoratrice un rimprovero.
Sanzione legittima, secondo i giudici d’Appello e secondo i magistrati di Cassazione, i quali respingono il richiamo fatto dal sindacato
alla tutela del ‘whistleblowing’. Tale istituto risponde ad una duplice ratio, consistente da un lato nel delineare un particolare status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti e, dall’altro, nel favorire l’emersione, dall’interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione. Il dipendente virtuoso, quindi, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante.
In proposito, però, bisogna rilevare, secondo i magistrati di Cassazione, che qui il tema non è quello delle illegittimità dei concorsi, ma dell’espandersi delle critiche su ambiti contigui – dapprima la creazione di una classe dirigente fedele anche a discapito delle regole e delle norme e quindi del cittadino; di seguito l’indirizzo di tali opzioni nel senso di perseguire una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di salvaguardia dei grandi evasori – che nulla hanno a che vedere con il legittimo promuovimento da parte del lavoratore di un’azione di persecuzione di comportamenti illegittimi ad opera di altre componenti della medesima pubblica amministrazione.
Per quanto concerne la tutela del ‘whistleblower’, è decisivo il riferimento ad un fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. Sicché, il difetto di quello che si dirà essere il requisito di continenza sostanziale esclude la legittimità del diritto di critica, ma anche la corrispondente tutela del lavoratore sotto il profilo della speciale disciplina del ‘whistleblowing’.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, il tema è quello della cosiddetta continenza sostanziale. Quest’ultima connotazione va individuata considerando che i fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi li dichiara come veri, per cui viene in rilievo l’atteggiamento anche colposo del lavoratore, con osservanza che attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa ‘vero o falso’. Così, mentre l’esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l’espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore. Sicché il limite è violato se si attribuiscano qualità apertamente disonorevoli, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi.
In sostanza, il discrimine non consiste nella veridicità assoluta dell’informazione trasmessa, quanto nella veridicità putativa di essa. Vale a dire che quanto rileva non è che il fatto affermato con la manifestazione di opinione sia inconfutabilmente vero, in quanto è invece pienamente legittima la manifestazione di opinioni su fatti non strettamente noti. Piuttosto, quanto conta è che, oltre alla sempre ammissibile espressione di giudizi di valore non offensivi, i fatti ipotizzati in ragione di tali opinioni siano da ritenere soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili, fermi restando eventuali obblighi di migliore verifica e protezione che siano richiesti dalla specificità della professione.
In altre parole, è legittimo ciò che si inserisce in un contesto di manifestazione del pensiero che sia ragionata e non puramente offensiva.
Va in proposito rilevato che, sotto il profilo della pertinenza, la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell’Impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità.
A chiudere il cerchio, infine, viene anche sottolineato la particolare gravità di affermazioni idonee a minare il rapporto di fiducia tra ii cittadino e lo Stato su un tema particolarmente sentito quale l’imposizione fiscale.
Evidente, dunque, il superamento del limite al diritto di critica, a fronte delle frasi pronunciate dalla dirigente sindacale.

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